Quadro RR: quando scatta l’obbligo di iscrizione inps

La condizione essenziale per la quale il socio debba iscriversi alla Gestione previdenziale IVS è la personale partecipazione al lavoro aziendale; pertanto, solo in tal caso il socio nel quadro RR del suo modello Redditi dovrà indicare il reddito figurativo della S.r.l., che corrisponde al rigo RN6, colonna 2 del modello Redditi SC della società partecipata e se tale reddito, a lui attribuito in ragione della sua quota di partecipazione agli utili, eccede il minimale dovrà versare i contributi previdenziali sull’eccedenza, indipendentemente dal fatto che tale reddito sia stato distribuito o accantonato a riserva.

Non vengono invece attribuite le perdite, ossia in caso di partecipazioni dello stesso socio a più società, alcune delle quali in perdita non determinano una sommatoria algebrica con i redditi attributi dalle società in utile. Pertanto, nel caso il socio partecipi a una S.r.l. che chiuda l’anno con una perdita, questa non verrà attribuita al quadro RR del socio (con segno negativo), figurerà “come uno zero”. Discorso differente per le S.r.l. in trasparenza, per le quali, a prescindere dalla partecipazione lavorativa del socio, il socio stesso si vede attribuire la sua quota di reddito o di perdita (nel limite del patrimonio netto) attraverso il quadro RH che viene quindi a determinare un reddito derivante dalla sommatoria algebrica delle sue diverse partecipazioni in società trasparenti (per es. società di persone o S.r.l. in trasparenza)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.