Inoltre, è bene ricordare che secondo i giudici europei (causa C-640/23 e C-246/16) ogni Stato membro deve essere in grado di prevedere strumenti necessari al fine di consentire il recupero dell’imposta indebitamente fatturata con modalità semplici e veloci.
L’AIDC, al contrario dell’Agenzia delle Entrate, ritiene dunque che il diritto alla rettifica dell’Iva non si esaurisca con la data di scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale, ma possa essere esercitato entro il più ampio termine di decadenza previsto per i controlli fiscali, tesi condivisa da chi scrive ma che, onde evitare contestazioni in sede di verifica, dovrebbe essere recepita dal nostro legislatore.
Già in passato l’AIDC di Milano denunciò, tramite l’elaborato 6.05.2019, n. 13, l’incompatibilità dell’art. 26, c. 2 D.P.R. 633/1972 con le norme comunitarie, iniziativa che tuttavia venne accolta solo parzialmente causa esigenze di gettito erariale.
A livello nazionale, al fine di eliminare totalmente l’incompatibilità con la regola generale per cui l’Erario non può incassare un’imposta scaturente da un corrispettivo maggiore rispetto a quanto incassato dal soggetto passivo d’imposta (Corte di Giustizia Ue, causa C-588/10, punti 26 e 27), è ora auspicabile che la recente norma di comportamento in commento funga da stimolo per un celere e profondo rinnovamento dell’art. 26 D.P.R. 633/1972.