Assegnazioni e trasformazioni agevolate: proroga anche nel 2026

Viceversa, per l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 13%. La base imponibile dell’imposta sostitutiva può essere determinata, per gli immobili, anche con riferimento al valore catastale (rendita catastale moltiplicata secondo i criteri ex art. 52, c. 4 D.P.R. 131/1986), misura che offre un vantaggio competitivo rispetto al valore normale determinato ai sensi dell’art. 9 del Tuir. In alternativa, per le cessioni, si assume come base imponibile il maggiore tra il corrispettivo pattuito e il valore normale. Ulteriormente, con riferimento alle imposte indirette:

– l’imposta di registro è applicabile in misura dimezzata (ove dovuta);

– le imposte ipotecarie e catastali sono sempre dovute in misura fissa.

Sul piano societario, la norma subordina l’accesso al regime agevolato alla titolarità della qualifica di socio alla data del 30.09.2025, ovvero all’iscrizione nel libro soci entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, con titolo di trasferimento certo anteriore al 1.10.2025.

L’estensione della disciplina alle trasformazioni in società semplice consente di realizzare l’estromissione dei beni strumentali da società commerciali che intendano dismettere l’attività imprenditoriale mantenendo il solo godimento patrimoniale, in un quadro fiscale più favorevole e fuori dall’ambito applicativo della disciplina delle società di comodo.

Una particolare attenzione merita anche l’estromissione agevolata degli immobili strumentali degli imprenditori individuali, che dovrà avvenire entro il 31.05.2026, con versamento dell’imposta sostitutiva dell’8% in 2 rate (60% entro il 30.11.2026, 40% entro il 30.06.2027). La ratio è, qui, diversa rispetto all’assegnazione: si intende agevolare l’uscita dal regime d’impresa di beni che l’imprenditore potrebbe voler mantenere nel proprio patrimonio personale alla fine dell’attività lavorativa, evitando l’imposizione ordinaria su eventuali plusvalenze. La misura, infine, non comporta alcuna agevolazione ai fini Iva, confermando l’impostazione già nota nelle precedenti versioni.

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