L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 23.10.2025, n. 270, ha chiarito in modo puntuale il nuovo regime dei rimborsi spese di artisti e professionisti, in seguito alle modifiche apportate all’art. 54 D.P.R. 917/1986 dall’art. 5, c. 1, lett. b) D.Lgs. 192/2024, modifiche che entreranno in vigore a partire dal periodo d’imposta 2025 (dunque con impatto sul modello Redditi 2026).
Secondo la nuova disciplina, che recepisce il principio di onnicomprensività dei redditi professionali, non concorrono alla formazione del reddito le somme percepite a titolo di rimborso per spese sostenute nell’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente. Tali spese, tuttavia, non saranno deducibili dal reddito del professionista, salvo i casi di insolvenza del committente disciplinati dall’art. 54-ter, cc. 2-5 del Tuir.
Il legislatore ha così inteso superare la precedente criticità derivante dall’assoggettamento a ritenuta d’acconto di somme che non rappresentano un reale compenso, ma il semplice recupero di costi sostenuti per conto del cliente
Perché un rimborso possa essere escluso dal reddito imponibile, deve rispettare precisi requisiti: le spese devono essere effettivamente sostenute in relazione diretta all’incarico, indicate in fattura separatamente dai compensi e supportate da documentazione completa, da cui risulti la tipologia di spesa, il suo importo e la connessione con l’attività professionale. Solo in presenza di tali condizioni l’addebito può considerarsi analitico e, quindi, fiscalmente irrilevante. La norma richiede inoltre che i pagamenti avvengano con strumenti tracciabili, quali bonifici, carte di credito o debito, assegni o altre modalità previste dall’art. 23 D.Lgs. 241/1997. In mancanza di tracciabilità, le somme percepite saranno sempre imponibili.
La risposta ha fornito un’interpretazione approfondita della nozione di “spese addebitate analiticamente al committente”, chiarendo che tale requisito è soddisfatto solo se il professionista è in grado di dimostrare, con adeguata documentazione, che le spese sono state realmente sostenute per l’incarico e non costituiscono una forma indiretta di compenso.