L’Amministrazione Finanziaria ha esaminato il caso di un professionista che riceveva un rimborso chilometrico calcolato in base ai chilometri percorsi e a una tariffa pattuita con il cliente. Sebbene l’accordo fosse basato su criteri oggettivi e trasparenti, l’Agenzia ha precisato che tali rimborsi non possono essere considerati “analitici” se non supportati da prove dirette, come ricevute di carburante, pedaggi o altre spese strettamente riferibili all’incarico.
In tale contesto, il rimborso chilometrico, anche se indicato separatamente in fattura, concorre alla formazione del reddito professionale ai sensi dell’art. 54, c. 1, del Tuir. Tuttavia, le spese effettivamente sostenute e documentate restano deducibili secondo le regole ordinarie. Qualora il committente sia un sostituto d’imposta, le somme erogate a titolo di rimborso chilometrico dovranno essere assoggettate alla ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25, c. 1 D.P.R. 600/1973. L’Agenzia ha inoltre ribadito che l’analiticità dell’addebito deve consentire un controllo di coerenza e correttezza da parte dell’Amministrazione Finanziaria, evitando che il rimborso ecceda il costo effettivamente sostenuto e si trasformi, di fatto, in un compenso aggiuntivo. Tale principio si inserisce nella logica della riforma, che mira a rendere fiscalmente irrilevanti solo i rimborsi effettivi e trasparenti, in linea con la relazione illustrativa al D.Lgs. 192/2024. Le nuove regole si applicheranno dal periodo d’imposta 2025, poiché fino al 31.12.2024 resta in vigore la disciplina precedente, con obbligo di assoggettamento a ritenuta per tutti i rimborsi percepiti.
Con questa modifica normativa si consolida il principio di onnicomprensività dei redditi professionali, già previsto per i redditi di lavoro dipendente, e si garantisce maggiore chiarezza e coerenza nella gestione dei rapporti tra professionista e committente. In sintesi, dal prossimo anno solo i rimborsi analitici, tracciabili e adeguatamente documentati saranno esclusi dal reddito; tutti gli altri, compresi i rimborsi chilometrici forfettari, continueranno a essere imponibili e soggetti a ritenuta d’acconto.