Il quadro normativo vigente in materia di spese di rappresentanza stabilisce i parametri di identificazione e i tetti massimi di detraibilità di tali oneri, correlando questi ultimi all’ammontare dei ricavi conseguiti dall’impresa. È necessario rispettare 2 requisiti essenziali: la finalità della spesa deve orientarsi verso obiettivi di natura promozionale o relazionale; l’erogazione deve configurarsi come liberalità, escludendo ogni forma di corrispettivo.
Gli omaggi destinati ai lavoratori dipendenti seguono regole proprie. Per il datore di lavoro, il costo è deducibile come spesa per il personale (art. 95, c. 1 del Tuir), mentre per il dipendente il valore ricevuto non concorre al reddito imponibile se, unitamente agli altri benefit, non supera i limiti di non imponibilità previsti dall’art. 51, c. 3 del Tuir, attualmente previsti nella misura di 2.000 euro per i lavoratori con almeno un figlio fiscalmente a carico e di 1.000 euro per gli altri lavoratori. Il mancato rispetto del limite di non imponibilità per ciascun lavoratore determina la ripresa a tassazione dell’intero ammontare dei benefit corrisposti. Gli acquisti di beni destinati a essere omaggiati ai dipendenti non rientrano nella categoria delle spese di rappresentanza.
La disciplina Iva applicabile ai regali aziendali destinati ai lavoratori dipendenti si articola diversamente a seconda della tipologia dei beni oggetto di cessione e del loro collegamento con l’attività d’impresa. Qualora si tratti di beni che l’impresa produce o commercializza nell’ambito della propria attività tipica, l’Iva corrisposta in fase di acquisto è ammessa in detrazione. Per contro, la cessione a titolo gratuito configura un’operazione imponibile, con Iva calcolata sul prezzo di acquisto ovvero sul costo di produzione al momento del trasferimento. Al contrario, quando i beni ceduti gratuitamente non sono riconducibili all’attività tipica dell’impresa, l’Iva assolta all’atto dell’acquisto è indetraibile. In tale ipotesi, la cessione gratuita risulta esclusa dall’imposta (art. 2, c. 2, n. 4 D.P.R. 633/1972).