Quanto ai frontalieri residenti in specifici comuni della fascia di confine, è riservato un particolare regime di tassazione sostitutivo per chi non rientrava nella lista dei comuni prevista nel precedente accordo e rientra invece tra i comuni di fascia nel nuovo. Questi lavoratori non possono applicare il regime transitorio (più favorevole) dei «vecchi frontalieri», perché non erano reputati tali prima del nuovo accordo. In questo caso è però applicabile un’imposta sostitutiva del 25% delle imposte pagate in Svizzera sul reddito (tassazione in base al nuovo accordo), diversare con il saldo delle imposte sui redditi.
Il risultato è un sistema più articolato del precedente, in cui il trattamento della singola posizione dipende da una combinazione di elementi: data di assunzione, comune di residenza, fascia di confine, modalità di rientro, presenza o meno dei requisiti per il regime transitorio o per l’opzionale sostitutivo.
I dati nella precompilata
Nella precompilata ci saranno questi dati, comunicati dalla Confederazione elvetica:
- remunerazione lorda (inclusi i contributi previdenziali a carico del lavoratore)percepita dal frontaliere;
- ammontare dei contributi previdenziali obbligatori a carico del frontaliere;
- importo dell’imposta trattenuta alla fonte.
L’accordo non prevede, invece, che siano trasmesse informazioni su durata del contratto (determinata o indeterminata), giorni di lavoro nell’anno e data di inizio e fine del rapporto, necessarie per la compilazione della dichiarazione italiana. Nel precompilare il quadro dei redditi da lavoro, quindi, sarà presunto che il rapporto sia a tempo indeterminato e il rigo dei giorni di lavoro nell’anno sarà vuoto. Spetterà al contribuente verificare e, in caso, modificare i dati in base al tipo di rapporto.
Nel 2024 la Svizzera, con lo stesso tracciato, oltre ai codici fiscali dei «nuovi frontalieri» aveva comunicato anche quelli dei lavoratori in zone di frontiera con rientro settimanale, assunti prima e dopo il 2023 e anche quelli residenti oltre i 20km (fuori fascia) assunti prima e dopo il 2023 con rientro sia giornaliero sia settimanale.
È ragionevole che serviranno vari interventi manuali di modifica, visto che per chi rientra settimanalmente non si applica la franchigia di 10mila euro, ma nel flusso di dati dalla Svizzera non ci sono elementi per distinguere se il frontaliere stia o meno nella fascia dei 20 km e con quale periodicità rientri.