Decreto Carburanti 2026: taglio accise e stretta anti-speculazione

Per i 2 mesi successivi all’entrata in vigore opera invece lo speciale regime di controllo coordinato tra il Garante per la sorveglianza dei prezzi (Mister Prezzi), la Guardia di Finanza e l’Autorità garante della concorrenza. Quando il Garante rileva un incremento anomalo e repentino dei listini, comunica alla GdF i nominativi degli operatori da esaminare: le Fiamme Gialle verificano la documentazione contabile e i costi giornalieri di acquisto del greggio, poi trasmettono i risultati al Mimit e all’Antitrust per gli eventuali procedimenti sanzionatori. Se dovessero emergere elementi riconducibili a fenomeni speculativi, il Garante può inviare all’autorità giudiziaria, entro 2 giorni dall’ottenimento degli esiti, un rapporto dettagliato per verificare la possibile sussistenza del reato di manovre speculative su merci ex art. 501-bis c.p., punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con una sanzione da 516 a 25.822 euro.

Sul fronte delle agevolazioni dirette, l’art. 3 D.L. 33/2026 riconosce alle imprese di autotrasporto con sede legale o stabile organizzazione in Italia un credito d’imposta commisurato alla maggiore spesa per gasolio sostenuta nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 rispetto al costo rilevato a febbraio dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, nel limite di 100 milioni di euro. La quantificazione esatta del credito spettante per ciascuna impresa sarà definita con un successivo decreto ministeriale, che dovrà stabilire i criteri di calcolo operativi all’interno del tetto massimo complessivo di 100 milioni di euro per il 2026. Il beneficio spetta per i veicoli di categoria Euro 5 o superiore.

L’art. 4 riserva, invece, al comparto della pesca un credito d’imposta fino al 20% della spesa per gasolio e benzina nello stesso trimestre marzo-maggio, nel limite complessivo di 10 milioni di euro. I criteri operativi per entrambe le misure saranno definiti con un successivo decreto ministeriale: le imprese dovranno quindi attendere ancora qualche settimana prima di disporre delle istruzioni operative per la fruizione in compensazione.

I crediti di imposta saranno utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31.12.2026 e non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile Irap e sono cumulabili con altre agevolazioni sugli stessi costi, purché non si superi il costo effettivamente sostenuto.

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