Un’altra novità significativa riguarda la definizione stessa di lavoratore frontaliero. Il nuovo accordo stabilisce che rientra in tale categoria il lavoratore residente in un Comune situato entro 20 chilometri dal confine con la Svizzera che svolge attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato e che, in linea generale, rientra quotidianamente al proprio domicilio. Tuttavia, la normativa ha introdotto una maggiore flessibilità consentendo di mantenere lo status di frontaliere anche nel caso in cui il lavoratore non rientri nel proprio domicilio fino a un massimo di 45 giorni nell’anno civile per esigenze professionali, escluse ferie e malattia.
Un ulteriore profilo di grande interesse riguarda il telelavoro. Con la ratifica del nuovo protocollo è stata resa strutturale la possibilità per i lavoratori frontalieri di svolgere una parte dell’attività lavorativa da remoto nel proprio Stato di residenza senza perdere lo status fiscale di frontaliere. In particolare, è consentito lo svolgimento dell’attività in modalità di smart working fino al limite del 25% del tempo di lavoro annuale. Il superamento di tale soglia comporta invece la perdita del regime fiscale agevolato e l’applicazione della tassazione ordinaria nello Stato di residenza.