Nella precompilata i redditi dei frontalieri italo-svizzeri

Da quest’anno la precompilata si arricchisce dei dati reddituali dei lavoratori frontalieri italo-svizzeri. Dal 2026, infatti, si sfrutta il nuovo Accordo Italia-Svizzera, firmato il 23 dicembre 2020 e ratificato con la legge83/2023, operativo dall’anno d’imposta 2024.

Superando l’Accordo del 1974 basato sulla tassazione esclusiva nello Stato della fonte, il nuovo sistema si fonda sulla tassazione concorrente tra lo Stato in cui il reddito è prodotto e lo Stato di residenza e prevede lo scambio di amministrativo di dati e informazioni tra Italia e Svizzera, regolato dall’articolo 7 del nuovo testo.

Le informazioni trasmesse dalla Confederazione elvetica sono funzionali allo Stato italiano (e alle Entrate) non solo per le verifiche fiscali, ma anche per precompilare la dichiarazione dei redditi dei contribuenti residenti.

Cosa dice il nuovo accordo

L’Accordo prevede all’articolo 9:

1 uno specifico regime transitorio, applicabile a chi svolge o ha svolto attività di lavoro dipendente in Svizzera per un datore di lavoro elvetico tra il 31 dicembre2018 e la data di entrata in vigore del nuovo Accordo (17 luglio 2023). Continueranno a essere assoggettati a imposizione esclusivamente in Svizzera;

2 un regime ordinario, applicabile a coloro che, invece, sono stati o saranno assunti dopo il nuovo Accordo. L’imposta che la Svizzera applicherà sul reddito di lavoro dipendente per i «nuovi frontalieri» passerà all’80%, mentre l’Italia potrà assoggettare a sua volta a imposizione l’intero reddito (con esclusione della nuova franchigia di 10mila euro), riconoscendo ai frontalieri un credito per l’imposta pagata in Svizzera.

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