Ristrutturazioni edilizie, chiarimenti sui condomini

Si specifica che i condomìni minimi con amministratore devono comunicare i dati relativi agli interventi, mentre quelli senza amministratore non sono tenuti a farlo. Ulteriori Faq trattano casistiche particolari come pertinenze, sismabonus, posti auto e supercondomìni. Infine, l’Agenzia mette a disposizione un software specifico per la compilazione e il controllo dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione.

Quali sono gli obblighi di comunicazione per gli amministratori nei lavori condominiali:

Gli amministratori di condominio hanno degli obblighi di comunicazione relativi agli interventi edilizi effettuati sulle parti comuni degli edifici. Ecco quali sono questi obblighi:

– comunicazione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico: l’amministratore è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali entro il 16.03 dell’anno successivo. Per l’invio di questi dati, l’Agenzia mette a disposizione un apposito software per la compilazione e il controllo;

Vincite da casinò extra-UE imponibili in Italia

Nel periodo d’imposta oggetto di esame (2010), la normativa italiana (ex art. 67, c. 1, lett. d) e art. 30 D.P.R. 600/1973) prevedeva l’imponibilità ai fini Irpef delle vincite ottenute nelle case da gioco estere e, viceversa, l’esenzione delle vincite realizzate nei casinò italiani, in quanto già assoggettati all’imposta sugli intrattenimenti (D.Lgs. 60/1999). Di conseguenza, i residenti italiani che conseguivano vincite nei casinò esteri erano tenuti a dichiararle ai fini della determinazione della base imponibile. Successivamente:

– nella sentenza 22.10.2014 (cause C-344/13 e C-367/13), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha riconosciuto la natura discriminatoria della normativa italiana, in quanto in grado di penalizzare le vincite conseguite nei casinò di altri Stati membri rispetto a quelle ottenute in Italia, in ciò limitando la libera prestazione dei servizi (in particolare, il diverso trattamento fiscale per i giocatori di poker professionisti è stato giudicato in contrasto con il diritto europeo);

– a seguito di questa sentenza, l’art. 6 L. 122/2016 ha modificato la disciplina fiscale, assimilando la tassazione delle vincite nei casinò dell’UE e dello Spazio Economico Europeo (SEE) a quella dei casinò italiani (in tal senso, infatti, il nuovo c. 1-bis dell’art. 69 del Tuir ha previsto l’esenzione delle vincite conseguite in case da gioco situate in Italia, nell’UE e nel SEE);

– nell’ordinanza 14.05.2021, n. 13038 la Corte di Cassazione ha ribadito la necessità di escludere dai redditi diversi le vincite dei casinò degli Stati membri dell’UE.

Bonus mobili e bonus elettrodomestici 2025

Il bonus mobili, o detto anche bonus arredo, introdotto con l’art.16 del D.L. 63/2013, è stato prorogato con la legge di Bilancio 2025 (art. 1, c. 55 L. 207/2024) per le spese sostenute anche nel 2025.

Per il 2025, come per il 2024, spetta nella misura massima di spese pari a 5.000 euro; pertanto, la detrazione massima fruibile sarà di 2.500 euro (il 50% di 5.000), da ripartire in 10 quote annuali pari a 250 euro l’una.

Per fruire del bonus mobili 2025 è necessario avere iniziato ad eseguire un intervento di recupero edilizio a partire dallo scorso 1.01.2024.

Per fruire della detrazione per l’acquisto di mobili è necessario:

– aver sostenuto le spese per l’intervento edilizio (anche solo una parte delle spese – Circ. 19/2020 e non necessariamente le spese per l’intervento edilizio devono essere più alte di quelle per l’acquisto dell’arredo);

– aver sostenuto la spesa per arredo soltanto dopo l’inizio dei lavori edilizi.

Se nel 2024 per ipotesi si è già fruito di 2.000 euro per acquistare mobili per la casa in ristrutturazione (iniziata per esempio il 1.02.2024) quest’anno, 2025, sono ancora disponibili 3.000 euro per l’acquisto di ulteriori mobili/elettrodomestici per l’arredo della casa in questione.

Proventi da Scambio sul posto nella precompilata

Per la prima volta in assoluto, infatti, dalle dichiarazioni dei redditi precompilate delle persone fisiche di quest’anno i proventi derivanti dall’energia in eccesso immessa in rete dagli impianti fotovoltaici ad uso domestico saranno indicati fra i redditi diversi da dichiarare ai fini Irpef.

Si realizza così quanto preannunciato nella circolare 11.04.2024, n. 8/E dall’Agenzia delle Entrate, grazie al D.M. 21.01.2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29.01.2025, n. 23. Con tale provvedimento normativo il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha infatti previsto che, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (Redditi PF e 730), il Gestore dei Servizi energetici S.p.a. (GSE) comunichi all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei proventi erogati nell’anno solare precedente a persona fisica o condominio, nell’ambito del servizio di “scambio sul posto”, derivanti dalla cessione dell’energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW, realizzato per soddisfare le necessità dell’abitazione o dell’edificio condominiale, risultata esuberante rispetto ai consumi privati.

Tali proventi costituiscono infatti dei redditi diversi da assoggettare a Irpef ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. i) del Tuir. Questa qualificazione reddituale era già stata precisata nella risoluzione 25.08.2010, n. 88/E nella quale l’Agenzia delle Entrate, dopo aver chiarito che “..la tariffa omnicomprensiva .. si configura come corrispettivo essendo corrisposta unitariamente a fronte dell’immissione in rete dell’energia elettrica prodotta e non autoconsumata”, specificava anche che, ai fini fiscali, la tariffa percepita dai suddetti soggetti assuma rilevanza solo ai fini delle imposte dirette (e non dell’Iva), come reddito diverso ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. i) del Tuir.

Novità riguardanti i controlli sui flussi di denaro contante movimentati da/verso l’UE.

Con il D.Lgs. 10.12.2024, n. 211, pubblicato nella G.U. 2.01.2025, n. 1, sono state recepite nel nostro ordinamento le novità riguardanti i controlli sui flussi di denaro contante movimentati da/verso l’UE.

L’art. 1, c. 1, lett. b) del decreto richiamato modifica la definizione di denaro contante ai fini della normativa valutaria, recate dall’art. 1 D.Lgs. 19.11.2008, n. 195, già applicabile alle movimentazioni extra-UE.

Secondo il nuovo dettato normativo rientrano nel concetto di “denaro contante” la valuta, gli strumenti negoziabili al portatore, i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore (ovvero le monete con un tenore in oro di almeno il 90% e i lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%) e le carte prepagate (le carte non nominative elencate al punto 2 dell’allegato I al Regolamento (UE) n. 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.10.2018). In ragione delle modifiche richiamate, la suddetta definizione di denaro contante si applica a tutte le movimentazioni di denaro contante intra ed extra unionali. Pertanto, a far data dal 17.01.2025, anche le movimentazioni intra-UE aventi ad oggetto oro da investimento e/o monete non aventi corso legale che possono ancora essere scambiate con banconote e monete in circolazione, sono soggette agli obblighi dichiarativi valutari di cui all’art. 3 D.Lgs. 195/2008 e al relativo regime sanzionatorio. Sul punto si ricorda che, le movimentazioni transfrontaliere di denaro contante, di importo pari o superiore a 10.000 euro, sono soggette a specifici obblighi dichiarativi.

L’obbligo di dichiarazione non si ritiene soddisfatto non solo nel caso di omessa dichiarazione (o di informazioni inesatte o incomplete), ma anche se il denaro contante non sia messo a disposizione ai fini del controllo, con conseguente applicazione delle sanzioni previste.

Criptovalute: rivista disciplina fiscale ordinaria e rivalutazione

A partire dal 1.01.2023, l’art. 67, c. 1, lett. c-sexies del Tuir qualifica come redditi diversi le “plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta”.

In particolare, le plusvalenze fiscalmente rilevanti che derivano dalla cessione, permuta o rimborso di cripto-attività, se superiori all’importo di 2.000 euro su base annuale, sono interamente tassabili, non solo per la quota che eccede tale soglia. Sono comprese in questa categoria reddituale, oltre ai proventi e alle plusvalenze derivanti dalle operazioni criptovalute, dagli utility token e dallo staking, le operazioni aventi per oggetto i non financial token (Nft), in quanto si tratta comunque di rappresentazioni digitali di valori.

Viceversa, in questo regime non rientrano i redditi derivanti dagli investment token (o security token) che corrispondono a uno strumento finanziario previsto dalla Mifid II, in quanto i token devono essere considerati a tutti gli effetti strumenti finanziari, indipendentemente dal fatto di essere o meno rappresentati digitalmente. Ai redditi degli strumenti finanziari digitali (ex art. 2 D.L. 25/2023) non si applicano le disposizioni per le cripto-attività, ma quelle sui redditi di capitale e sui redditi diversi applicabili agli strumenti finanziari rappresentati.

Dal 2025 stop agli incentivi fiscali per le caldaie a gas

Con il nuovo anno è ufficiale lo stop alle detrazioni fiscali per le caldaie a gas, il cui acquisto e installazione non potranno essere agevolati né con il Bonus Ristrutturazione né con l’Ecobonus a partire dal 1° gennaio 2025. È la novità introdotta nel corso dell’iter di approvazione della Legge di Bilancio: un emendamento approvato nei giorni scorsi stralcia le caldaie a combustibili fossili dall’elenco delle spese detraibili nell’ambito dei lavori edilizi e di riqualificazione energetica. Si prosegue dunque lungo la roadmap tracciata dalla direttiva europea casa Green, che prevede lo stop agli incentivi dal 2025 e lo stop alla produzione e vendita di caldaie alimentate a combustibile fossile dal 2040. Restano invece operativi gli sconti per gli apparecchi ibridi, che prevedono caldaia e pompa di calore controllati da una centralina unica. Dal prossimo anno, dunque, una delle leve sui cui gli stati dovranno agire per raggiungere gli ambiziosi obiettivi della decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici sarà l’elettrificazione dei consumi grazie all’energia da fonti rinnovabili, attraverso l’installazione di pompe di calore, impianti solari, batterie e infrastrutture di ricarica al posto delle caldaie alimentate a combustibili fossili. In questo contesto è centrale l’integrazione di generatori a pompa di calore e terminali di emissione radianti a bassa inerzia termica, abbinati a sistemi di ventilazione meccanica controllata

Leggi tutto: Dal 2025 stop agli incentivi fiscali per le caldaie a gas

Una modifica che era nell’aria e su cui i produttori avevano cercato fino all’ultimo di scongiurare un intervento da parte del Parlamento. Alla fine, invece, la modifica è entrata nelle votazioni in commissione Bilancio alla Camera nella notte tra il 16 e il 17 dicembre. La riformulazione dell’emendamento votato è chiara nell’escludere le caldaie alimentate a combustibili fossili dal perimetro delle agevolazioni per recupero edilizio e risparmio energetico per tutto il triennio 2025-2027, che è quello in cui opera la manovra. Si parla espressamente, infatti, di «esclusione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili» da entrambe le detrazioni fiscali

Sconto fino a 200 euro per acquistare frigoriferi e lavatrici ad alta efficienza

Arriva il bonus rottamazione elettrodomestici. Dal 2025 gli utenti finali che acquisteranno un elettrodomestico ad alta efficienza avranno un bonus non superiore al 30% del costo di acquisto. Sono agevolati gli apparecchi ad alta efficienza energetica (non inferiori alla nuova classe B), prodotti in Europa, con contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.

L’importo sarà non superiore a 100 euro per ciascun bene acquistato. Il tetto di 100 euro può salire fino a 200 euro se l’Isee del nucleo familiare dell’acquirente è inferiore a 25mila euro. I dettagli applicativi sono affidati a un decreto del Mimit da emanare di concerto con il Mef. La dote è 50 milioni di euro.

Riserve, affrancamento al 10%

L’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta, con un’imposta sostitutiva del 10%, rappresenta un’opzione vantaggiosa per le società di persone in contabilità ordinaria, evitando impatti fiscali sui soci. Per le società di capitali, la convenienza dipende dalla fiscalità societaria, poiché la tassazione dei dividendi per i soci persone fisiche resta al 26%. L’operazione riguarda riserve esistenti al 31.12.2024 e già presenti in bilancio al 2023, derivanti da rivalutazioni fiscali pregresse. L’affrancamento può essere totale o parziale, con l’imposta dovuta nella dichiarazione dei redditi 2024, pagabile in quattro rate annuali. Il provvedimento, previsto dal D.Lgs. di riforma IRES/IRPEF, è uno strumento spot per “ripulire” i bilanci e generare gettito. Le indicazioni definitive saranno fornite da un DM. La scelta dipende dall’analisi di convenienza, soprattutto per le società di persone, che evitano la progressiva IRPEF sui soci. Per le società di capitali, l’opzione può ridurre la pressione fiscale sul reddito societario (10% sostitutiva contro il 14% IRES ordinaria).

Tornano gli acconti a rate anche per chi è nel forfettario

Con un emendamento dell’ultima ora, al testo di conversione in legge del dl 155/2024, arriva la proroga sui versamenti di acconto delle partite Iva per l’anno 2024 delle imposte dirette, della cedolare secca e delle imposte sostitutive, in scadenza ordinaria il 2 dicembre 2024. Come ricordato ieri anche dal comunicato del ministero dell’Economia, l’acconto si potrà pagare entro il 16 gennaio 2025, in unica soluzione, o in cinque rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 4% annuo. Possono beneficiare del rinvio del versamento della seconda rata di acconto per il 2024, le persone fisiche titolari di partita Iva, che nel periodo d’imposta 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro. Beneficiano del differimento anche le persone fisiche in regime dei minimi o in regime forfettario nel 2023. Resta invece confermata la scadenza del 2 dicembre per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Inail.