Rottamazione dei carichi pendenti ma non per tutti

Contenzioso pendente

I contribuenti che hanno un contenzioso pendente relativamente al carico da definire, possono accedere alla definizione rinunciando al giudizio che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione. A tal fine è sufficiente dimostrare di avere effettuato il versamento della prima o unica rata della definizione agevolata, senza dovere necessariamente attendere che il pagamento rateale sia giunto a termine regolarmente. L’estinzione del procedimento è dichiarata dal giudice d’ufficio a seguito della presentazione della suddetta dichiarazione o della comunicazione dell’agente della riscossione, da parte del debitore ovvero dell’ente impositore che sia parte nel giudizio.

L’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.

Effetti della domanda

Dalla presentazione della domanda di adesione:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  • sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  • non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli artt. 28-ter e 48-bis DPR 602/73 (non subisce il blocco di rimborsi e di pagamenti della PA);
  • può ottenere il rilascio del documento di regolarità contributiva (DURC).

Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione:

  • alla data del 31 luglio 2026 le dilazioni sospese, sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni;
  • il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

La definizione non produce effetti, con la conseguenza che riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell’agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico, senza che si determini l’estinzione del debito residuo, in caso di mancato o di insufficiente versamento:

  • dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;

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