Rottamazione dei carichi pendenti ma non per tutti

  • di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
  • dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.

Comunicazione dell’agente

Entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione di adesione, l’ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a cento euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse. Ai debitori che hanno presentato detta dichiarazione, nell’area riservata del sito internet istituzionale dell’agente della riscossione, la comunicazione è resa disponibile esclusivamente in tale area.

Come per le precedenti rottamazioni, il pagamento delle somme dovute può essere effettuato:

  • mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione;
  • mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, sul proprio sito internet istituzionale;
  • presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

Esclusioni

Non possono essere estinti con la nuova rottamazione (rottamazione quinquies), i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi:

  • dell’art. 1 c. 235 L. 197/2022 (rottamazione quater);
  • dell’art. 3-bis c. 1 DL 202/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. 15/2025 (riammissione alla rottamazione quater).

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