Il riordino delle agevolazioni Il DDL Bilancio 2027

Interventi antisismici e acquisto di immobili ricostruiti

La misura riguarda le spese documentate sostenute nel 2027 per gli interventi antisismici su costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive nelle zone sismiche 1, 2 e 3, nel rispetto delle condizioni previste per le procedure autorizzatorie e i titoli edilizi. Tra gli oneri ammessi rientrano anche la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

L’aliquota è fissata al 36% per tutte le tipologie di interventi agevolati, con incremento al 50% per l’abitazione principale alle condizioni già illustrate. Il limite è pari a 96.000 euro per unità immobiliare oppure, per le parti comuni condominiali, a 96.000 euro moltiplicati per il numero delle unità che compongono l’edificio. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. In caso di mera prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, il limite tiene conto anche delle spese pregresse per le quali si è già fruito della detrazione.

La proposta disciplina anche il cosiddetto Sismabonus acquisti. Per gli immobili derivanti dalla demolizione e ricostruzione di interi edifici nelle zone 1, 2 e 3, con riduzione di almeno una classe di rischio, il beneficio spetta all’acquirente se l’impresa di costruzione o ristrutturazione provvede all’alienazione entro trenta mesi dalla conclusione dei lavori. Le percentuali del 36% o del 50% si applicano al prezzo risultante dall’atto pubblico, entro il limite di spesa previsto per l’agevolazione.

Riqualificazione energetica degli edifici

Per la riqualificazione energetica, il testo disciplina le spese sostenute nel 2027 sugli edifici esistenti, incluse le parti comuni condominiali. Accanto agli interventi che riducono il fabbisogno di energia primaria secondo i parametri richiesti, sono ammessi interventi su involucro e infissi, schermature solari, pannelli solari per acqua calda, impianti termici, scaldacqua a pompa di calore, micro-cogeneratori, generatori a biomassa e dispositivi multimediali per il controllo degli impianti, ciascuno nel rispetto dei requisiti previsti.

Anche in questo caso l’aliquota è pari al 36%, elevata al 50% per gli interventi sull’abitazione principale sostenuti dai proprietari o dai titolari di diritti reali di godimento. Il limite complessivo di spesa è di 96.000 euro per unità immobiliare; per gli interventi sulle parti comuni condominiali, invece, il testo prevede 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari dell’edificio. Il massimale condominiale è quindi diverso da quello previsto per gli interventi antisismici.

La detrazione è distribuita in dieci quote annuali di pari importo. Per la mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del limite rilevano anche le spese già agevolate. Sono comunque escluse le caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

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