Regime premiale ISA: soglie confermate e vigenti dal 2025

Il regime premiale ISA entra in una fase più ordinata e molto rilevante sul piano operativo. Con il provvedimento 22.04.2026, n. 123160 l’Agenzia delle Entrate ha fissato i punteggi di affidabilità fiscale necessari per fruire dei benefici previsti dall’art. 9-bis, c. 11 D.L. 24.04.2017, n. 50.

La prima notizia è che non cambia quasi nulla rispetto al periodo d’imposta 2024. Le soglie restano le stesse. Cambia però l’impostazione: il provvedimento non vale solo per il 2025, ma si applica anche ai periodi successivi, fino a un nuovo intervento dell’Amministrazione Finanziaria. Ed è qui che la misura assume un peso diverso.

Per i contribuenti con punteggio almeno pari a 9, riferito al 2025 oppure alla media semplice tra 2024 e 2025, si apre l’accesso pieno ai benefici più rilevanti. Si tratta, in particolare, dell’esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva annuali fino a 70.000 euro, dei crediti relativi alle imposte dirette e all’Irap fino a 50.000 euro, nonché dell’esonero dal visto, o dalla garanzia, per i rimborsi Iva entro il medesimo limite di 70.000 euro. Il meccanismo riguarda anche il credito Iva infrannuale dei primi 3 trimestri, con le scansioni temporali previste dal provvedimento.

Per chi non raggiunge quota 9, ma ottiene almeno 8 nel 2025, oppure almeno 8,5 come media biennale, il beneficio non scompare: l’esonero opera fino a 50.000 euro per i crediti Iva e fino a 20.000 euro per imposte dirette e Irap.

Occorre però evitare una lettura troppo comoda. Il punteggio ISA non è solo una chiave per liberare liquidità. È anche un indicatore che incide sul rapporto tra contribuente e Fisco.

Con affidabilità almeno pari a 9, anche calcolata come media semplice tra i 2 periodi, si ottiene, ai sensi dell’art. 9-bis, c. 11, lett. e), l’esclusione dalla disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 L. 23.12.1994, n. 724. Separatamente, la medesima soglia consente anche l’esclusione dall’accertamento sintetico del reddito complessivo ex art. 38, c. 11, lett. f) D.P.R. 29.09.1973, n. 600, purché il reddito accertabile non ecceda di 2/3 quello dichiarato. Si tratta di 2 benefici distinti: il primo opera in modo automatico al raggiungimento del punteggio, il secondo è subordinato alla condizione dei 2/3.

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