Deducibilità premi assicurativi relativi al Tfm dell’amministratore

La sentenza della C.G.T. di secondo grado della Lombardia n. 765/2026 si è pronunciata, fra l’altro, sul tema della presunta sopravvenienza attiva derivante dall’omessa tassazione della polizza collettiva vita/integrativa stipulata nel 2009 a copertura del trattamento di fine mandato. In particolare, la deducibilità era stata disconosciuta sostenendo che la società avrebbe commesso un errore contabile, non avendo iscritto nell’attivo patrimoniale il credito verso la compagnia assicurativa correlato ai premi versati, con conseguente sopravvenuta insussistenza di spese, perdite o oneri dedotti in precedenti esercizi (art. 88 del Tuir) delle somme versate dal 2009. I giudici di prime cure avevano condiviso tale impostazione, richiamando la giurisprudenza della Cassazione sulla sopravvenuta insussistenza di passività.

La Corte di secondo grado, invece, non aderisce a tale ricostruzione e richiama l’orientamento della Suprema Corte (ord., Sez. V, n. 3300/2025 e precedenti ivi citati), secondo cui:

– il Tfm degli amministratori non è assimilabile al Tfr dei dipendenti e non si applica l’art. 2120 c.c.;

– le quote di Tfm sono deducibili per competenza ex artt. 17, c. 1, lett. c) e 105 del Tuir, purché il trattamento risulti da atto scritto con data certa anteriore all’inizio del rapporto e ne siano determinati i criteri e l’ammontare;

– in difetto di tali presupposti opera il principio di cassa ex art. 95, c. 5 del Tuir (deducibilità nel periodo di effettiva corresponsione).

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