CPB e circolare n. 8/E/2026

La circolare dell’Agenzia delle Entrate 6.10.2026, n. 8/E, pubblicata a ridosso del termine del 2.11.2026 per l’adesione al concordato preventivo biennale 2026-2027, ha già ricevuto ampio commento sui profili del rinnovo e della nuova disciplina della decadenza, con la possibilità, introdotta dall’art. 19, c. 3-bis D.Lgs. 13/2024, di regolarizzare errori od omissioni tramite dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso. Meno valorizzati, ma non meno rilevanti per la convenienza dell’istituto, sono 3 ulteriori profili su cui la circolare offre indicazioni puntuali.

Il primo riguarda il regime opzionale di imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato, disciplinato dall’art. 20-bis D.Lgs. 13/2024: i contribuenti possono assoggettare a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, addizionali comprese, la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione che eccede il reddito effettivo del periodo precedente, rettificato secondo gli artt. 15 e 16 del medesimo decreto al netto di plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze e perdite su crediti. L’aliquota è graduata in base al punteggio ISA conseguito nel periodo precedente a quelli di concordato: 10% con punteggio pari o superiore a 8, 12% tra 6 e 8, 15% sotto 6; sulla quota di eccedenza che supera 85.000 euro si applicano invece le aliquote ordinarie piene, il 43% per i soggetti Irpef e il 24% per i soggetti Ires. Il versamento segue le regole del saldo delle imposte sui redditi, con possibilità di differimento di 30 giorni maggiorando l’importo dello 0,40%.

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