Pos e scontrini: lettere di compliance, limiti della tolleranza del 5%

L’art. 33 D.Lgs. 148/2026, entrato in vigore il 12.08.2026, interviene sulle sanzioni relative ai dati dei pagamenti elettronici. La disposizione confronta il numero delle operazioni regolate elettronicamente, registrate e memorizzate per la trasmissione dei corrispettivi giornalieri, con quello dei pagamenti elettronici accettati. Quando la discrepanza non supera il 5%, esclude le sanzioni interessate dalla modifica, comprese quelle accessorie richiamate dalla norma. Il parametro non è quindi il valore monetario degli incassi. Inoltre, l’esclusione della sanzione pecuniaria si colloca nella disciplina delle irregolarità che non incidono sulla corretta liquidazione dell’imposta, prevista dall’art. 11, c. 2-quinquies D.Lgs. 471/1997. Restano fuori le omissioni sostanziali e il mancato collegamento degli strumenti.

Di conseguenza, una differenza contenuta tra importi Pos e documenti fiscali non diventa automaticamente irrilevante. Allo stesso modo, un divario elevato non dimostra da solo l’esistenza di vendite non certificate. L’intermediario deve anzitutto ricostruire l’origine dello scarto, confrontando gli allegati della comunicazione con i report del gestore, le fatture e i corrispettivi giornalieri. Duplicazioni, storni, rimborsi, cauzioni effettivamente restituibili o incassi relativi a operazioni già documentate possono spiegare l’anomalia. Le differenze temporali richiedono particolare attenzione: il semplice rinvio della fatturazione non giustifica l’incasso di un acconto quando il pagamento determina già l’obbligo di documentare l’operazione. Occorre verificare anche che i terminali e le convenzioni indicati siano correttamente attribuiti all’esercente e ai suoi punti vendita.

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