L’“incaricato alla vendita diretta a domicilio” è colui che con alternativa modalità diretta e indiretta promuove le vendite presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio. Una visione a sistema richiede necessariamente che la definizione della “vendita diretta a domicilio” venga raccordata alla definizione del soggetto preposto a tale vendita, ossia “all’incaricato alla vendita diretta a domicilio”. Solo la corretta analisi dell’intersezione dell’oggetto e del soggetto riesce a rivelare l’autentico intento del legislatore, per cui mandando a congiunzione l’oggetto e il soggetto ne deriva che lo speciale regime fiscale dell’art. 25-bis D.P.R. 600/1973 si rende applicabile “alle vendite dirette a domicilio da parte degli incaricati che si possono avvalere di modalità dirette o indirette a loro scelta per la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio”. Tale sintesi a sistema del riportato corredo normativo è nella condizione di prestare piena osservanza al novero dei tratti peculiari della vendita diretta a domicilio senza incorrere nell’errore di incentrare in modo miope tali requisiti sul solo art. 1 L. 173/2005, disperdendo in tal modo gli ausili esegetici provenienti dagli altri articoli.