Negli ultimi anni il regime dei lavoratori frontalieri ha subito profonde modifiche normative, in particolare con riferimento ai rapporti di lavoro tra Italia e Svizzera. Il nuovo assetto normativo deriva dall’Accordo tra i 2 Stati firmato nel 2020 e successivamente ratificato dall’Italia, la cui disciplina è stata ulteriormente aggiornata con la L. 29.12.2025, n. 217, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19.01.2026. Tale legge ha ratificato il Protocollo di modifica dell’accordo bilaterale sull’imposizione dei lavoratori frontalieri, introducendo una serie di novità rilevanti sia sotto il profilo fiscale sia sotto quello organizzativo del rapporto di lavoro.
Il primo elemento centrale del nuovo sistema è la distinzione tra “vecchi frontalieri” e “nuovi frontalieri”. I lavoratori che già svolgevano attività transfrontaliera prima del 17.07.2023 continuano ad applicare il regime previgente, che prevede la tassazione esclusiva in Svizzera del reddito da lavoro dipendente prodotto nel territorio elvetico. Questo regime transitorio rimane valido fino alla cessazione del rapporto di lavoro, garantendo quindi una certa stabilità fiscale per i lavoratori già occupati prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina.
Diversa è invece la situazione dei cosiddetti nuovi frontalieri, ossia dei lavoratori che hanno iniziato l’attività transfrontaliera dal 18.07.2023. Per questa categoria si applica un sistema di tassazione concorrente tra i 2 Stati. In particolare, il reddito da lavoro è tassato alla fonte in Svizzera, ma con un limite massimo pari all’80% dell’imposta ordinaria prevista nello Stato di lavoro. Successivamente il reddito deve essere dichiarato anche in Italia, dove viene assoggettato all’Irpef con il riconoscimento di un credito d’imposta per quanto già pagato in Svizzera al fine di evitare la doppia imposizione. Inoltre, è prevista una franchigia di 10.000 euro annui sul reddito percepito, che riduce l’imponibile soggetto a tassazione italiana.