Detrazioni figli a carico dopo i 30 anni: regole e adempimenti

La detrazione per figli tra 21 e 30 anni non esclude, al compimento del 30° anno, la possibilità di considerarli fiscalmente a carico. Analisi tecnica della risposta all’interpello n. 243/2025 e degli obblighi per il sostituto d’imposta.

Figli a carico e limiti d’età: cosa cambia dopo la legge di Bilancio 2025 – La legge di Bilancio 2025 ha introdotto modifiche significative all’art. 12 del Tuir, ridefinendo l’ambito soggettivo di applicazione delle detrazioni per figli a carico. In particolare, viene fissato un limite anagrafico oltre il quale il beneficio non è più riconosciuto, salvo in presenza di disabilità. Questo nuovo assetto ha generato numerosi dubbi operativi per i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, e per i consulenti del lavoro incaricati della corretta applicazione in busta paga. Il nodo centrale riguarda la possibilità di continuare a considerare fiscalmente a carico un figlio che abbia compiuto 30 anni, ai fini della fruizione delle detrazioni e deduzioni per oneri e spese sostenuti nel suo interesse. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 243/2025, ha fornito chiarimenti puntuali che sciolgono le principali incertezze interpretative.

Detrazione per figli tra 21 e 30 anni: nuova formulazione dell’art. 12 – Il testo novellato dell’art. 12, c. 1, lett. c) del Tuir prevede che la detrazione di 950 euro per ciascun figlio spetti esclusivamente per quelli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per i figli con disabilità accertata, anche oltre tale soglia. Si tratta, quindi, di una restrizione rispetto al regime previgente, che riconosceva il beneficio a tutti i figli di età superiore a 21 anni senza ulteriori limiti anagrafici. Conseguentemente, il sostituto d’imposta deve cessare l’applicazione del beneficio a decorrere dalla mensilità in cui il figlio compie 30 anni, salvo che lo stesso presenti una disabilità ai sensi della L. 104/1992.