La circolare n. 18/E tra gli altri aspetti ha anche evidenziato gli effetti che discendono dall’adesione alla proposta del reddito concordato. Anzitutto nei confronti dei soggetti che hanno aderito al concordato non possono essere effettuati accertamenti analitici, analitico-induttivi, induttivi (ex art. 39 D.P.R. 600/1973). Continua a leggere
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Concordato preventivo biennale: il correttivo ne aumenta l’appeal
Il tanto discusso concordato preventivo biennale cambia faccia grazie all’approvazione definitiva del primo decreto legislativo correttivo della riforma fiscale da parte del Consiglio dei Ministri. Questo provvedimento introduce modifiche sostanziali alla disciplina del concordato preventivo biennale, originariamente delineata dal D.Lgs. 13/2024, rendendolo uno strumento più attraente per i contribuenti.
La novità più rilevante consiste nell’introduzione di un regime di tassazione opzionale applicabile al reddito incrementale concordato, con aliquote che variano dal 10% al 15% in base all’affidabilità fiscale del contribuente. La nuova versione del decreto, recependo le istanze delle associazioni di categoria e delle Commissioni parlamentari, mantiene i criteri di calcolo del reddito concordato stabiliti dai decreti ministeriali del 14 giugno 2024 (per i soggetti ISA) e del 15 luglio 2024 (per i contribuenti in regime forfetario), ma introduce un’importante novità: la possibilità di optare per una tassazione sostitutiva più vantaggiosa sulla differenza tra il reddito del 2023 e quello stimato per i periodi d’imposta oggetto di concordato.
Il nuovo sistema prevede 3 aliquote di flat tax, che variano in base al punteggio ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) del contribuente: Continua a leggere
QUADRO RR : socio lavoratore in SRL
Come ogni anno in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi del socio lavorante di società di capitali occorre compilare il quadro RR per indicare il reddito figurativo che discende dalla società.
Si ricorda che il socio di S.r.l. con la L. 662/1996 e la L. 133/1997 ha l’obbligo di iscrizione nella Gestione Artigiani e Commercianti se: Continua a leggere
ISA, I LIVELLI DI AFFIDABILITÀ FISCALE PER IL REGIME PREMIALE
Con il provvedimento 22.04.2024, n. 205127 l’Agenzia delle Entrate ha definito i punteggi di affidabilità fiscale necessari all’accesso ai benefici previsti dal regime premiale ISA per il 2023, così come previsto dall’art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017. Da quest’anno, in particolare, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 14 D.Lgs. 1/2024 in materia di esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti relativi a Iva, imposte dirette e Irap, nonché per il rimborso del credito Iva, è stata prevista una graduazione del beneficio in funzione del comparto impositivo e del voto attribuito. Così, in presenza di specifici livelli Isa, sarà possibile accedere ai seguenti benefici del regime premiale: Continua a leggere
BONUS VERDE 2024
Chi con la primavera si appresta alla sistemazione del giardino, anche per il 2024 (ad oggi ultimo anno di spettanza) può fruire del cosiddetto Bonus Verde (prorogato da ultimo dalla legge di Bilancio 2022, art. 1, c. 38 L. 234/2021).
L’agevolazione consiste in una detrazione Irpef del 36% su una spesa massima di 5.000 euro, pertanto una detrazione massima di 1.800 euro da suddividere in 10 quote annuali da 180 euro per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, o realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione spetta solo alle persone fisiche (non spetta ai soggetti passivi Ires) per le aree verdi di unità immobiliari ad uso abitativo; è ridotta del 50% se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, o all’esercizio dell’attività commerciale. Continua a leggere
Beni 4.0 consegna e interconnessione
Ai fini della determinazione del credito di imposta su beni strumentali 4.0, vale il principio secondo il quale l’imputazione degli investimenti effettuati al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’art. 109, cc. 1 e 2 del Tuir. Per cui, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Continua a leggere
IL SUPERBONUS 110% FINISCE LA CORSA IL 31.12.2023
Il 31.12.2023 il superbonus al 110% si ferma. E il mancato utilizzo dei crediti relativi ai bonus edilizi, per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti, deve essere comunicato dal cessionario all’Agenzia delle entrate entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Continua a leggere
Via al registro dei titolari effettivi
Entro l’11 dicembre tutte le società di capitali, gli enti dotati di personalità giuridica e i trust dovranno comunicare attraverso una apposita procedura telematica al nuovo registro istituito presso le Camere di commercio i loro titolari effettivi. L’adempimento deve essere assolto dagli amministratori con pratica sottoscritta digitalmente e non potrà essere effettuato dai professionisti ai quali, invece, sono delegati compiti quali quelli di informazione e consulenza sulle comunicazioni. È l’effetto della pubblicazione Continua a leggere
ERRORE NELLA COMUNICAZIONE DI CESSIONE DEL CREDITO DA SUPERBONUS
L’art. 121 D.L. 19.05.2020, n. 34 prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 dello stesso articolo, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
LAVORATORI FRONTALIERI: NUOVA FRANCHIGIA A 10.000 EURO
Un primo aspetto affrontato dal documento di prassi concerne le regole di territorialità previste per i lavoratori frontalieri dalle convenzioni e dagli accordi stipulati dall’Italia con gli Stati di confine. In particolare, la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Austria stabilisce che il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero dai frontalieri è soggetto a tassazione esclusiva nello Stato in cui sono residenti. Nella stessa direzione la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia.
Nella Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e San Marino, invece, viene stabilito che il reddito di lavoro dipendente prestato nella Repubblica di San Marino da lavoratori frontalieri residenti in Italia è sottoposto a tassazione concorrente sia da parte dell’Italia che di San Marino.
Per quanto riguarda, poi, i rapporti tra Italia e Svizzera occorre tener presente che il 23.12.2020 i 2 Stati hanno concluso un “nuovo” accordo (in sostituzione dell’Accordo del 1974), che sarà applicabile dal 1.01.2024. La disciplina dell’accordo 2020, in particolare, innova sia la definizione di lavoratore frontaliere sia le regole di tassazione tra gli Stati.
La novità principale di tale accordo riguarda il nuovo regime impositivo. L’art. 3, par. 1 dell’Accordo, infatti, stabilisce che il reddito da lavoro dipendente percepito dai frontalieri è imponibile nello Stato in cui è prestata l’attività lavorativa mediante ritenuta alla fonte, in misura pari fino a un massimo dell’80% di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle imposte sui redditi delle persone fisiche, comprese le imposte locali. Lo Stato di residenza del lavoratore, a sua volta, tassa per concorrenza il reddito per l’intero ammontare, garantendo l’eliminazione della doppia imposizione giuridica secondo quanto previsto dalle disposizioni convenzionali in vigore tra Svizzera e Italia. L’art. 2, par. 3 del nuovo Accordo prevede, altresì, un principio generale secondo cui il carico fiscale complessivo non può, comunque, essere inferiore rispetto all’imposta che sarebbe prelevata in applicazione dell’Accordo del 1974.
In merito ai criteri per l’eliminazione dalla doppia imposizione, si precisa che la Svizzera adotta il cd. “metodo dell’esenzione”, con riserva della progressività. In particolare, un lavoratore residente in Svizzera che rientra nella categoria di frontaliere vedrà la sua imposizione in Italia ridotta del 20%. Per quanto riguarda l’Italia, invece, l’eliminazione della doppia imposizione avviene ricorrendo al credito per le imposte estere.
Da segnalare che, dal periodo d’imposta 2024, ai fini della presunzione della residenza, la Svizzera deve essere considerata esclusa dall’elenco di cui all’art. 1 D.M. 4.05.1999. Restano, tuttavia, fermi gli effetti di ogni attività di accertamento effettuata in conformità alle disposizioni dell’ordinamento nazionale applicabili fino al periodo d’imposta 2023.
La circolare, da ultimo, fornisce indicazioni in merito alle disposizioni contenute nella L. 83/2023. In particolare, trovano applicazione nei confronti di tutti frontalieri, dal 1.01.2024 le seguenti novità: