Dal 2025 stop agli incentivi fiscali per le caldaie a gas

Con il nuovo anno è ufficiale lo stop alle detrazioni fiscali per le caldaie a gas, il cui acquisto e installazione non potranno essere agevolati né con il Bonus Ristrutturazione né con l’Ecobonus a partire dal 1° gennaio 2025. È la novità introdotta nel corso dell’iter di approvazione della Legge di Bilancio: un emendamento approvato nei giorni scorsi stralcia le caldaie a combustibili fossili dall’elenco delle spese detraibili nell’ambito dei lavori edilizi e di riqualificazione energetica. Si prosegue dunque lungo la roadmap tracciata dalla direttiva europea casa Green, che prevede lo stop agli incentivi dal 2025 e lo stop alla produzione e vendita di caldaie alimentate a combustibile fossile dal 2040. Restano invece operativi gli sconti per gli apparecchi ibridi, che prevedono caldaia e pompa di calore controllati da una centralina unica. Dal prossimo anno, dunque, una delle leve sui cui gli stati dovranno agire per raggiungere gli ambiziosi obiettivi della decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici sarà l’elettrificazione dei consumi grazie all’energia da fonti rinnovabili, attraverso l’installazione di pompe di calore, impianti solari, batterie e infrastrutture di ricarica al posto delle caldaie alimentate a combustibili fossili. In questo contesto è centrale l’integrazione di generatori a pompa di calore e terminali di emissione radianti a bassa inerzia termica, abbinati a sistemi di ventilazione meccanica controllata

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Una modifica che era nell’aria e su cui i produttori avevano cercato fino all’ultimo di scongiurare un intervento da parte del Parlamento. Alla fine, invece, la modifica è entrata nelle votazioni in commissione Bilancio alla Camera nella notte tra il 16 e il 17 dicembre. La riformulazione dell’emendamento votato è chiara nell’escludere le caldaie alimentate a combustibili fossili dal perimetro delle agevolazioni per recupero edilizio e risparmio energetico per tutto il triennio 2025-2027, che è quello in cui opera la manovra. Si parla espressamente, infatti, di «esclusione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili» da entrambe le detrazioni fiscali

Sconto fino a 200 euro per acquistare frigoriferi e lavatrici ad alta efficienza

Arriva il bonus rottamazione elettrodomestici. Dal 2025 gli utenti finali che acquisteranno un elettrodomestico ad alta efficienza avranno un bonus non superiore al 30% del costo di acquisto. Sono agevolati gli apparecchi ad alta efficienza energetica (non inferiori alla nuova classe B), prodotti in Europa, con contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.

L’importo sarà non superiore a 100 euro per ciascun bene acquistato. Il tetto di 100 euro può salire fino a 200 euro se l’Isee del nucleo familiare dell’acquirente è inferiore a 25mila euro. I dettagli applicativi sono affidati a un decreto del Mimit da emanare di concerto con il Mef. La dote è 50 milioni di euro.

Riserve, affrancamento al 10%

L’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta, con un’imposta sostitutiva del 10%, rappresenta un’opzione vantaggiosa per le società di persone in contabilità ordinaria, evitando impatti fiscali sui soci. Per le società di capitali, la convenienza dipende dalla fiscalità societaria, poiché la tassazione dei dividendi per i soci persone fisiche resta al 26%. L’operazione riguarda riserve esistenti al 31.12.2024 e già presenti in bilancio al 2023, derivanti da rivalutazioni fiscali pregresse. L’affrancamento può essere totale o parziale, con l’imposta dovuta nella dichiarazione dei redditi 2024, pagabile in quattro rate annuali. Il provvedimento, previsto dal D.Lgs. di riforma IRES/IRPEF, è uno strumento spot per “ripulire” i bilanci e generare gettito. Le indicazioni definitive saranno fornite da un DM. La scelta dipende dall’analisi di convenienza, soprattutto per le società di persone, che evitano la progressiva IRPEF sui soci. Per le società di capitali, l’opzione può ridurre la pressione fiscale sul reddito societario (10% sostitutiva contro il 14% IRES ordinaria).

Tornano gli acconti a rate anche per chi è nel forfettario

Con un emendamento dell’ultima ora, al testo di conversione in legge del dl 155/2024, arriva la proroga sui versamenti di acconto delle partite Iva per l’anno 2024 delle imposte dirette, della cedolare secca e delle imposte sostitutive, in scadenza ordinaria il 2 dicembre 2024. Come ricordato ieri anche dal comunicato del ministero dell’Economia, l’acconto si potrà pagare entro il 16 gennaio 2025, in unica soluzione, o in cinque rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 4% annuo. Possono beneficiare del rinvio del versamento della seconda rata di acconto per il 2024, le persone fisiche titolari di partita Iva, che nel periodo d’imposta 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro. Beneficiano del differimento anche le persone fisiche in regime dei minimi o in regime forfettario nel 2023. Resta invece confermata la scadenza del 2 dicembre per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Inail.

Lavoro occasionale dei familiari, limiti e obbligo di iscrizione

Prima di tutto verifichiamo chi sono i collaboratori familiari che possono prestare la propria attività nei confronti dell’imprenditore:

parenti di primo grado. Sono i genitori e i figli;

parenti di secondo grado. Sono i nonni, i fratelli e le sorelle, i nipoti intesi come figli dei figli; Continua a leggere

TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE ALL’ESTERO

Per le movimentazioni di denaro contante in entrata o in uscita dall’Unione Europea e/o dal territorio nazionale è prevista la presentazione di apposita dichiarazione al primo ufficio doganale di confine (secondo l’art. 3 Reg. (UE) 2018/1672 e l’art. 3 D.lgs. 195/2008). All’omissione o all’errata indicazione di elementi consegue un’infrazione amministrativa a prescindere da eventuali ulteriori profili di illiceità di rilievo amministrativo e/o penale correlati al trasferimento del contante. Continua a leggere

IMPIANTI FOTOVOLTAICI: LO SCAMBIO SUL POSTO È REDDITO DIVERSO

La vendita dell’energia elettrica al Gestore dei servizi energetici (GSE) sulla base dell’apposita tariffa contrattuale è fiscalmente rilevante ai fini Irpef nella categoria dei redditi diversi. Il GSE corrisponde infatti un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete.

Tra i prossimi soggetti obbligati a trasmettere informazioni al Fisco al fine di predisporre le dichiarazioni precompilate, l’Agenzia delle Entrate, nella recente circolare n. 8/E/2024, annovera infatti il Gestore dei servizi energetici S.p.A., al quale verrà Continua a leggere

SANZIONI PESANTI PER L’OMESSA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci nei termini previsti dalla legge o dallo statuto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. saminiamo le specifiche disposizioni sanzionatorie in caso di omessa convocazione dell’assemblea entro i termini previsti da parte degli amministratori o del Collegio sindacale, in caso di inadempienza degli amministratori. Ai sensi dell’art. 2631 c.c., amministratori e sindaci che omettono di convocare Continua a leggere

REGISTRATORI TELEMATICI “FUORI SERVIZIO” PER LE CHIUSURE ESTIVE

in caso di interruzione dell’attività per un periodo superiore a 12 giorni, come, ad esempio, ferie e chiusura stagionale, occorre segnalare preventivamente all’Agenzia delle Entrate lo stato di “fuori servizio” del registratore telematico.

Con il provvedimento n. 15943/2023 sono state approvate le “Specifiche tecniche – Versione 11” dedicate ai registratori telematici; le medesime sono in vigore dal 1.07.2023 e vanno rispettate, obbligatoriamente, nei nuovi modelli di registratore telematico e di ServerRT che presentano istanza di approvazione dopo il 30.06.2023. Per i modelli già approvati le predette specifiche tecniche devono essere rispettate obbligatoriamente solo nel caso di presentazione di istanza di variante successivamente al 30.06.2023.

Tra le novità si segnala l’introduzione di un nuovo “mini – adempimento” passato forse, ai più, sotto traccia. Nella versione precedente delle specifiche tecniche (Versione 10) era previsto che, in caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio), il registratore telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, dovesse provvedere all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non avesse effettuato l’operazione di chiusura giornaliera. Fin qui, tutto confermato anche con l’ultima versione delle specifiche.
Con la versione 11 viene, invece, introdotto un passaggio in più: nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni, come ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, ecc., o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il registratore telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività. In questo caso il RT tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile.
Nella sostanza gli esercenti, in caso di ferie o periodi di chiusura superiori a 12 giorni, devono effettuare un’operazione preventiva sul registratore telematico, per segnalare lo stato di “fuori servizio” durante il periodo di stop dell’attività; tale funzionalità passa inevitabilmente da un aggiornamento software dei RT.

In alternativa, in caso di interruzione non comunicata automaticamente dal registratore telematico, l’esercente, o un suo delegato, può comunicare sul sito web dell’Agenzia delle Entrate la situazione anomala, che viene tracciata a sistema.

 

 

 

Versamenti, confermata la mini-proroga per i soggetti Isa

Nel comunicato stampa n. 98, di ieri, 14 giugno 2023, il Mef avverte che una prossima disposizione normativa prorogherà, per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, in scadenza al 30 giugno 2023: al 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione; si potrà anche pagare dal 21 luglio al 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40 per cento. Continua a leggere