È partito un nuovo incentivo a fondo perduto per l’acquisto di veicoli elettrici del MASE, finanziato dal PNRR con 597 milioni di euro. L’obiettivo è ridurre l’inquinamento urbano e migliorare la qualità dell’aria favorendo la sostituzione dei veicoli inquinanti con mezzi a zero emissioni. Il bonus è rivolto a persone fisiche e microimprese con residenza o sede legale in aree urbane funzionali (città con oltre 50.000 abitanti e zone di pendolarismo). È richiesta la rottamazione di un veicolo fino a Euro 5. Il contributo per le auto elettriche può arrivare a 11.000 euro per i privati, mentre le microimprese possono ricevere fino a 20.000 euro per veicolo commerciale. Il bonus sarà applicato come sconto diretto all’acquisto e le richieste andranno presentate tramite una piattaforma online sviluppata da Sogei (le modalità operative e la data di apertura della piattaforma saranno oggetto di apposito avviso sul sito istituzionale del Ministero).
Codice EORI
EORI è l’acronimo di “Registrazione e identificazione degli operatori economici” – Economic Operator Registration and Identification. Si tratta di un codice obbligatorio per lo sdoganamento nel territorio doganale dell’Unione Europea. Ciò riguarda tutti i tipi di operazioni doganali, come esportazione, importazione e transito, quindi operazione che hanno a che fare con la movimentazione delle merci da o verso paesi non unionali.
Il codice inoltre è richiesto per beneficiare delle agevolazioni associate all’autorizzazione AEO rilasciata nell’UE o nella domanda di autorizzazione AEO (Operatore economico autorizzato).
L’EORI identifica in modo univoco gli operatori economici e le altre persone. A ogni persona può essere assegnato un solo codice EORI valido. Gli operatori economici devono comunicare tale codice alle autorità doganali degli Stati membri per le operazioni doganali poste in essere. Nel DAE (Documento di accompagnamento all’esportazione) il codice EORI è riportato nella casella 2 dello Speditore/Esportatore.
Non è invece obbligatorio per i soggetti che non svolgono tali attività. Un fornitore stabilito nell’Unione europea che non interviene in attività contemplate dalla normativa doganale e fornisce materie prime già in libera pratica a un produttore stabilito nell’Unione europea, non è tenuto a chiedere l’assegnazione di un codice EORI. Analogamente, un trasportatore che non interviene in attività contemplate dalla normativa doganale di uno Stato membro e che provvede soltanto al trasporto di merci in libera pratica all’interno del territorio doganale dell’Unione, non è tenuto ad avere un codice EORI.
Cripto attività modifiche tassazione fiscali dal 2025
La stagione dichiarativa in corso, relativa al 2024, entra nella sua fase finale dopo il versamento di saldo e acconti, ma per alcuni contribuenti persone fisiche il pensiero va già a quella successiva. È il caso dei titolari di cripto-attività, investitori ormai maturi, come il relativo settore, che a livello globale sta vivendo da alcuni mesi un periodo più che favorevole, spinto anche dalle politiche trumpiane.
Dopo la riforma introdotta dal 2023, anche il 2025 si presta a divenire un anno di svolta. Con l’ultima manovra (legge 207/2024) sono infatti arrivate tre novità: l’abolizione della franchigia sulle plusvalenze; un incremento di aliquota d’imposta applicabile in futuro (dal 2026) e, in contropartita, un’interessante opportunità di rideterminazione dei valori (cosiddetta rivalutazione), ad aliquota agevolata, da esercitare entro il prossimo 30 novembre. Per i crypto-holder italiani, dunque, si apre una finestra temporale limitata.
Vediamo cosa cambia dal 1° gennaio 2025:
soppressione della franchigia: il limite di esenzione di 2mila euro viene cancellata dall’articolo 1, comma 25, della legge di Bilancio citata. Dal 1° gennaio 2025, qualsiasi capital gain, anche modesto , generato da cripto-attività, è imponibile in misura intera;
incremento aliquota impositiva: salvo modifiche, l’anno 2025 potrebbe rappresentare l’ultimo in cui l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi derivanti da cripto-attività resta allineata a quella degli altri redditi finanziari (26%); la legge prevede infatti un incremento al 33% dal 1° gennaio 2026 (articolo 1, comma 24, legge 207/2024).
Agosto, anche il fisco va in ferie
Dal 1° al 31 agosto 2025, l’AE sospende l’invio di avvisi bonari, lettere di compliance e comunicazioni di esito dei controlli, come previsto dal D.çgs 1/2024. Migliora la gestione rispetto al 2024, quando molti atti erano stati anticipati a giugno e luglio. Le richieste ex art. 36-ter recapitate a fine giugno/luglio saranno accettate anche se risposte oltre 30 giorni. La sospensione non si applica in casi urgenti (es. rischio riscossione o fallimenti). Bloccati anche i termini di pagamento e invio documenti dal 1° agosto al 4 settembre, secondo quanto previsto dal Dl 193/2016 e dal Dl 223/2006, con eccezioni per accessi, ispezioni e rimborsi IVA.
Ravvedimento speciale bis: torna la sanatoria per il CPB 2025-2026
L’iter parlamentare del D.L. 84/2025 ha portato all’approvazione di un emendamento che riporta in vita la possibilità di sanare le posizioni fiscali attraverso il ravvedimento speciale bis.
Si tratta, nella sostanza, di una riedizione dell’istituto già sperimentato con l’art. 2-quater D.L. 113/2024, ma con alcune modifiche che meritano attenzione. La misura si rivolge ai contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità per le annualità dal 2019 al 2023 e che, contestualmente, decidono di aderire al concordato preventivo biennale per il periodo 2025-2026. Resta ferma la scadenza del 30.09.2025 per l’adesione al CPB.
I presupposti soggettivi rimangono rigidi. Occorre che il contribuente abbia applicato gli ISA per i periodi interessati dalla sanatoria, che aderisca al concordato preventivo biennale nei termini previsti e che non ricorra in cause di esclusione dall’applicazione degli indici per le annualità da sanare. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare rileva il periodo in corso al 31.12 di ciascun anno di riferimento.
Il cuore dell’istituto resta il calcolo dell’imposta sostitutiva, parametrato sui voti ISA conseguiti. La base imponibile si determina incrementando il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato mediante coefficienti variabili: 5% per voto 10, fino al 50% per voti inferiori a 3. Per l’Irap si applica un’aliquota sostitutiva fissa del 3,9%, indipendentemente dal voto conseguito. Diverso il discorso per le imposte sui redditi riferite alle annualità 2019, 2022 e 2023: qui l’aliquota varia dal 10% (voti pari o superiori a 8) al 15% (affidabilità inferiore a 6), passando per il 12% per voti compresi tra 6 e 8. Viene prevista inoltre la riduzione del 30% dell’imposta sostitutiva per i periodi 2020 e 2021.
Detrazioni per Ecobonus e Bonus ristrutturazioni
A partire dalle spese sostenute nel 2025, le aliquote delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus), recupero del patrimonio edilizio e Sismabonus subiscono una riduzione rispetto agli anni precedenti.
In particolare:
1) Ecobonus:
- 36% per le spese 2025;
- 30% per le spese 2026-2027;
- 50% (2025) e 36% (2026-2027) per interventi su abitazione principale da parte di proprietari o titolari di diritti reali.
2) Bonus ristrutturazioni (art. 16 TUIR):
- 36% (2025);
- 30% (2026-2027);
- 50% (2025) e 36% (2026-2027) per l’abitazione principale. Il limite massimo di spesa resta di 96.000 euro per unità immobiliare.
3) Sismabonus:
- 36% (2025);
- 30% (2026-2027);
- 50% (2025) e 36% (2026-2027) se l’intervento riguarda l’abitazione principale.
Per tutti gli interventi in corso (avviati entro il 31 dicembre 2024), la detrazione già fruita continuerà a essere valida, ma le nuove spese dovranno adeguarsi ai nuovi limiti e alle nuove aliquote.
2.000 euro di franchigia per le plusvalenze 2023 da criptovalute
Per il calcolo della base imponibile delle plusvalenze da criptovalute realizzate nell’anno di imposta 2023, è riconosciuta una franchigia di 2.000 euro. Se il contribuente non ha potuto tener conto di tale franchigia potrà richiedere il rimborso della maggior imposta sostitutiva versata.
Le modalità di tassazione dei proventi conseguiti dalla compravendita di cripto-attività sono definite dall’art. 1, cc. da 126 a 139 L. 197/2022, che sono state trasfuse nell’ambito degli artt. 67 e 68 D.P.R. 22.12.1986, n. 917. Puntuali indicazioni in merito a tale disciplina sono fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 27.10.2023 n. 30/E e, da ultimo, con la risposta all’interpello del 19.05.2025, n. 135, cui si rinvia per gli opportuni approfondimenti.
In particolare, a norma dell’art. 67, c. 1, lett. c-sexies del Tuir, si assumono quali redditi diversi “… se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente … le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate …”.
Le plusvalenze sono costituite, ex art. 68, c. 1, lett. 9-bis, del Tuir dalla differenza dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate il valore di acquisto, documentato adeguatamente dal contribuente, la cui determinazione va operata utilizzando il costo medio ponderato per ogni categoria omogenea di asset con la stessa denominazione. La tassazione è prevista con la stessa aliquota applicabile alle attività finanziarie pari al 26%, a titolo di imposta sostitutiva
Entro il 30.06 la fruizione delle ferie non godute
Con l’approssimarsi del 30.06.2025, lavoratori e datori di lavoro devono prestare particolare attenzione alla gestione delle ferie maturate. La normativa vigente stabilisce infatti che i giorni di ferie devono essere fruiti entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione. Ciò significa che entro la fine del mese corrente i lavoratori dovranno fruire delle ferie maturate nel corso del 2023 e rimaste fino a oggi inutilizzate. Le ferie trovano fondamento nell’art. 36 Cost. che configura tale diritto come irrinunciabile e finalizzato a garantire il necessario ristoro psico-fisico del lavoratore.
Sul piano civilistico, l’art. 2109 c.c. disciplina le modalità di esercizio del diritto, stabilendo che il periodo di godimento deve essere possibilmente continuativo e il momento di fruizione viene determinato dal datore di lavoro bilanciando le esigenze dell’impresa con gli interessi del dipendente. La disciplina specifica è contenuta nell’art. 10 D.Lgs. 66/2003, che ha recepito le direttive europee 93/104/CE e 2000/34/CE sull’organizzazione dell’orario di lavoro.
Tale norma garantisce a tutti i lavoratori un periodo minimo di 4 settimane di ferie annuali retribuite, da utilizzarsi secondo una ripartizione temporale precisa: 2 settimane devono essere godute necessariamente durante l’anno di maturazione, mentre le restanti 2 settimane possono essere fruite anche in modo frazionato, purché entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno in cui sono maturate. Questa disposizione comporta che i datori di lavoro debbano verificare, entro il 30.06 di ogni anno, il corretto smaltimento del monte ferie accumulato.
Autorizzazioni a eseguire accessi, ispezioni e verifiche
Le autorizzazioni ad accedere presso i locali del contribuente devono rispettare le norme giuridiche pertinenti, ossia principi e regole. Le autorizzazioni ad accedere in locali adibiti ad abitazione sono rafforzate per via della riserva giurisdizionale.
I poteri istruttori del Fisco si estrinsecano in inviti a comparire, richieste di documentazione, invio di questionari, richiesta di dati e notizie, nonché indagini esterne ossia in loco presso la sede del contribuente. Le indagini tributarie esterne si concretizzano in accessi, ricerche, ispezioni e verifiche presso il domicilio del contribuente sia esso persona fisica oppure giuridica. Le indagini esterne rappresentano una delle massime espressioni di autoritarietà ed imperatività dello Stato. Nelle indagini tributarie esterne l’Amministrazione Finanziaria va a comprimere i diritti soggettivi dei contribuenti. I predetti diritti sono di rango costituzionale sebbene la stessa carta costituzionale preveda delle eccezioni per specifici motivi.
L’analisi delle autorizzazioni ad eseguire accessi, ricerche, ispezioni e verifiche deve partire dalle norme dell’ordinamento. In apicibus, le regole non possono essere lette in modo avulso dai principi costituzionali nonché del diritto sovranazionale. Una lettura delle regole scollegato dai principi ut supra sarebbe in re ipsa fallace. Le autorizzazioni ad accedere nei locali adibiti ad attività commerciale, industriale, agricola, artistica e professionale sono collocate nell’art. 52 D.P.R. 633/1972 a cui rinvia l’art. 33 D.P.R. 600/1973. Per quanto compete all’Agenzia delle Entrate, le autorizzazioni ad accedere nei locali del contribuente adibiti esclusivamente ad attività economica devono essere autorizzate dall’organo gerarchicamente sovraordinato. Le garanzie previste dal legislatore dovrebbero garantire l’imparzialità delle scelte dell’Amministrazione Finanziaria, il buon andamento, la trasparenza, il rispetto del principio di legalità e fornire evidenza al contribuente che il modus operandi dell’Amministrazione Finanziaria sia secundum legem.
Detrazioni Irpef sugli affitti: vantaggi e requisiti per il 730/2025
Le detrazioni fiscali per gli affitti supportano inquilini, lavoratori trasferiti, giovani e studenti fuori sede a recuperare parte del canone corrisposto. L’importo varia in base al reddito e al tipo di contratto. Non sono, inoltre, cumulabili con il contributo fondo affitti.
I soggetti che vivono in una casa in affitto possono usufruire di alcune importanti detrazioni Irpef nel 730/2025 sui canoni di locazioni corrisposti. I benefici si rivolgono principalmente a chi vive in affitto nella propria abitazione principale, indipendentemente dal tipo di contratto (libero o concordato). Tali agevolazioni sono pensate anche per i lavoratori dipendenti che si trasferiscono per esigenze professionali, per i giovani tra i 20 e i 31 anni e per gli studenti fuori sede. Va evidenziato che, tali detrazioni non determinano alcuna riduzione del canone di affitto da corrispondere al locatore, ma attraverso tali strumenti l’inquilino può recuperarne una parte. Affitti su abitazione principale in caso di contratto a canone libero – La normativa fiscale prevede una detrazione per chi ha un contratto di locazione a canone libero, stipulato o rinnovato secondo la L. 431/1998.
L’agevolazione varia in base al reddito complessivo: 300 euro per chi ha un reddito fino a 15.493,71 euro (incluso quello soggetto a cedolare secca); 150 euro per chi ha un reddito tra 15.493,71 euro e i 30.987,41 euro (sempre includendo la cedolare secca). Affitti su abitazione principale in caso di contratto a canone concordato – La normativa fiscale prevede una detrazione per gli inquilini che vivono in un immobile destinato ad abitazione principale e hanno un contratto di locazione a canone concordato, in base alla L. 431/1998. L’importo varia in funzione del reddito complessivo: 495,80 euro per chi ha un reddito fino a 15.493,71 euro (compreso quello soggetto a cedolare secca); 247,90 euro per chi ha un reddito tra 15.493,71 euro e i 30.987,41 euro (sempre includendo la cedolare secca).